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28 OTT 2015

Super-DIA

La super-DIA è disciplinata dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e consente di realizzare, in alternativa al permesso di costruire, i seguenti interventi:

  •          interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino un aumento di unità immobiliari, una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)
  •          gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati […]
  •          gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche

La super DIA va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori e ad essa sono allegati la relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, tutti gli elaborarti progettuali, l’asseverazione della conformità delle opere da realizzare alle norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e igienico sanitarie.

Il modello unico nazionale di Super-DIA è stato definito nella Conferenza Unificata del 16 luglio 2015.

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