Sicurezza nei Cantieri

 

Il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, (che ha aggiornato il D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, il D.Lgs 494/96 e il D.Lgs. 528/99) si applica ai cantieri temporanei o mobili, quindi nuove costruzioni, ristrutturazioni, interventi conservativi, lavori stradali, opere idrauliche, reti elettriche ecc. Non si applica solo in alcuni casi, in relazione al numero di imprese che intervengono nei lavori da svolgere.

Il committente dei lavori (proprietario dell'opera, o amministratore del condominio, oppurte titolare o legale rappresentante dell'azienda in caso il committente fosse un'azienda) è responsabile dei lavori e di ciò che accade in cantiere. Pertanto è necessario nominare con apposita delega il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione. Lo studio è in grado di redigere oltre al Piani di Sicurezza Generale anche Piani di Sicurezza Operativi per le imprese sempre con personale proprio regolarmente abilitato e in costante aggiornamento (come previsto dall’art. 98 comma 2) per l’espletamento di tutte le pratiche necessarie.